festivita
La legge e il contratto collettivo riconoscono al lavoratore domestico il diritto alle seguenti festività:
1 gennaio |
6 gennaio |
Lunedi di Pasqua |
25 aprile |
1° maggio |
2 giugno |
15 agosto |
1° novembre |
8 dicembre |
25 dicembre |
26 dicembre |
Festività santo patrono del luogo dove si svolge il lavoro. |
In queste giornate spettano il riposo e la retribuzione in base alla modalità in cui il collaboratore viene pagato.
C’è una distinzione tra lavoratore con paga mensilizzata e lavoratore con paga oraria.
a) Nel primo caso la paga mensile rimane la stessa perchè si tolgono dal totale l’importo delle ore non lavorate e si aggiunge un importo uguale relativo alla festività.
Quindi, il mensile varia solo se la festività cade di domenica: in questo caso il lavoratore viene pagato per 1/26 in più in quanto si tratta di festività non goduta.
b) Nel secondo caso, invece, impostando una paga oraria, la festività viene retribuita per 1/6 dell’orario settimanale (ossia 1/26 del mensile) indipendentemente dall’orario e dai giorni lavorativi standard della collaboratrice, sia che la festività cada in un giorno feriale, sia che cada di domenica.
Fonte : webcolf