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Permessi retribuiti

de Petra Iosub
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Colf e badanti possono prendere un certo numero di giornate di permesso retribuite per:

– disgrazia familiare: 3 gg
– congedo matrimoniale: 15 g
– congedo per maternità
– paternità: 2 gg

Durante i giorni di permesso o congedo retribuiti, i lavoratori hanno diritto a:

– mantenere il posto di lavoro
– essere retribuiti come nei giorni normali di lavoro
– ricevere l’indennità vitto e alloggio se conviventi
– maturare anzianità di servizio, TFR, mensilità aggiuntive e ferie.

Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
I giorni di permesso o congedo sono diversi dalle ferie e per ciò non possono essere detratti dal periodo delle ferie annuali: anzi, entrano nel calcolo delle ferie maturate.

LUTTO  O DISGRAZIA FAMILIARE

Colf, badanti e collaboratori familiari hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità:

  • del coniuge (anche legalmente separato);
  • di un parente entro il 2° grado, anche non convivente;
  • di un familiare convivente

    Per fruire del permesso, l’interessato deve comunicare al datore di lavoro quanto è successo e i giorni in cui richiede di utilizzare il permesso.

I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Il giorni di permesso presi per disgrazia familiare non possono essere computati sul periodo di ferie annuali. Anzi, durante il periodo di permesso, la lavoratrice o il lavoratore maturano Tfr, anzianità di servizio, mensilità aggiuntive e ferie.
L’eventuale licenziamento della lavoratrice o del lavoratore durante il periodo di congedo è legittimo solo qualora sia stato ottemperato l’obbligo di preavviso.
Diversa modalità di permesso
Nel caso di grave infermità, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a 3 giorni.
Tale accordo deve essere stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell’accordo devono essere  indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
La riduzione dell’orario di lavoro proposta deve essere complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giornidall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

CONGEDO  DI  MATERNITA

Durante il congedo di maternità la legge dà alla lavoratrice-madre il diritto e l’obbligo di astenersi dal lavoro.

Il congedo di maternità può essere alternativamente preso:
a) 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo il parto
b) 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo il parto

Nel secondo caso, la lavoratrice dovrà portare un certificato medico che attesti che la sua gravidanza è regolare e che le condizioni lavorative non sono rischiose per la salute del feto.
Spetta anche per i periodi di interdizione anticipata disposta per motivi gravosi di salute.
I periodi di congedo sono considerati come attività lavorativa a tutti gli effetti anche per scatti di anzianità, tredicesima e ferie.

CONGEDO MATRIMONIALE

Il cosiddetto congedo matrimoniale (erroneamente chiamato anche permesso matrimoniale o licenza matrimoniale) è un periodo retribuito riconosciuto al lavoratore in occasione del proprio matrimonio. Consiste in un periodo di astensione dal lavoro pari a 15 giorni. Il congedo matrimoniale fu introdotto in Italia nel 1937 ed in quegli anni il congedo era rivolto esclusivamente al personale impiegatizio; fu poi un importante accordo interconfederale del 1941 ad estendere l’astensione dal lavoro anche agli operai. Oggi si può dire che tutti i contratti collettivi di lavoro, di tutti i comparti, concedono questo congedo.
Che cosa è
In occasione del proprio matrimonio è riconosciuto al lavoratore un periodo retribuito, con astensione dal lavoro.
Quanto dura
Il congedo matrimoniale ha una durata di 15 giorni (N.B. una durata diversa può essere prevista dai vari contratti nazionali del lavoro in base alle diverse qualifiche e al diverso settore produttivo di appartenenza del lavoratore).
È importante ricordare che i giorni di congedo devono essere fruiti consecutivamente, cioè non possono essere frazionati.
Quando si può prendere
Il congedo matrimoniale deve essere preso in occasione del matrimonio. Se il matrimonio avviene di sabato o di domenica, ad esempio, il congedo deve essere preso a partire dal lunedì successivo. Un’importante sentenza della Corte di Cassazione, però, ha stabilito che è sufficiente che il lavoratore indichi nella domanda i giorni di congedo e lo comunichi con il dovuto preavviso al datore di lavoro (quindi anche se non sono immediatamente consecutivi con il giorno delle nozze, purché, ovviamente, temporalmente vicini a questo).
Il congedo matrimoniale non può essere goduto nel periodo delle ferie o in quello di preavviso di licenziamento.
Se per motivi organizzativi o legati alla produzione aziendale non sia possibile fruirne in occasione del matrimonio, tale periodo deve essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi al matrimonio.

Il trattamento economico e previdenziale
Generalmente, il periodo di congedo matrimoniale è interamente retribuito.
Per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative il congedo viene retribuito mediante un assegno a carico dell’INPS, di importo pari a 7 giorni di lavoro; anche in questi casi, comunque, la contrattazione collettiva impone al datore di lavoro di integrare l’importo dell’assegno fino a garantire all’operaio la normale retribuzione per i 15 giorni di durata del congedo.
L’assegno è utile ai fini del calcolo del TFR ed è prevista la maturazione regolare delle ferie e della tredicesima mensilità.

CONGEDO  DI  PATERNITA
Che cosa è
Il congedo di paternità è il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore padre nei casi di morte o grave infermità della madre, o nei casi in cui il figlio sia stato abbandonato dalla madre o affidato esclusivamente al padre. Il padre ha diritto di richiedere il congedo di paternità anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma (diritto introdotto, a decorrere dal 25 giugno 2016, dal D.Lgs. 80/2015).
La durata complessiva del congedo di paternità è pari a quello di maternità o per la parte residua qualora la madre ne abbia già usufruito.
La Legge n. 92/2012 (cd riforma Fornero), ha stabilito che anche il papà, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, ha diritto a tre giorni di congedo da fruire entro i primi 5 mesi del bambino/a. Il primo di questi giorni è obbligatorio e si somma a tutto il congedo spettante alla madre. Il secondo ed il terzo giorno, invece, sono alternativi al congedo della madre: questo vuol dire che se il padre ne usufruisce la madre dovrà ridurre di due giorni i cinque mesi di congedo.
Questa sperimentazione non si applica ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, come recentemente stabilito da un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Chi può chiedere il congedo di paternità

La disciplina è rivolta a tutti lavoratori dipendenti, compresi quelli di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, i lavoratori parasubordinati nonché quelli con contratto di apprendistato e i soci di società cooperative.

 Il trattamento economico e previdenziale
Il congedo di paternità:

  • va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ecc.);
  • va considerato come periodo lavorativo ai fini della progressione di carriera;
  • dà diritto ad un’indennità pari all’80% della retribuzione per tutta la durata del congedo, salvo che la contrattazione collettiva del comparto di appartenenza non preveda un trattamento più favorevole (ad es. nel settore pubblico, questa indennità è pari al 100% della retribuzione).

Ai fini della pensione, il periodo di congedo viene conteggiato per intero con l’accredito dei contributi figurativi (ossia i contributi accreditati, senza oneri a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa, come nel caso del congedo di paternità).

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