- Se il lavoratore domestico è in quarantena, in isolamento fiduciario certificato o è in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, può astenersi dal lavoro.
- Questo periodo sarà equiparato alla malattia (ma non conteggiato ai fini del periodo di comporto). In questo caso però, ricorda Assindatcolf, a pagare non sarà la famiglia (come avviene in condizioni di normalità), ma lo Stato, previa domanda all’Ente Previdenziale.
Se il lavoratore domestico contrae il coronavirus sul posto di lavoro, questo evento sarà considerato Infortunio sul lavoro: colf, badanti e baby sitter saranno, quindi, sottoposte alle tutele previste dall’Inail.
E’ in arrivo un’indennità per i domestici iscritti a Cassacolf colpiti da coronavirus: 40 euro a notte in caso di ricovero per un massimo di 50 giorni; 40 euro al giorno in caso di isolamento domiciliare per un massimo di 14 giorni comprovati da certificazione sanitaria.
Art. 2 (PRESTAZIONI DI PREVENZIONE PER SOSPETTO COVID-19)
2.1. La CAS.SA.COLF, qualora al lavoratore venga assegnato un provvedimento (certificato medico) per un periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare, viene riconosciuta una diaria di € 40 al giorno fino ad un massimo di 14 giorni annui.
2.1. La CAS.SA.COLF, qualora al lavoratore venga assegnato un provvedimento (certificato medico) per un periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare, viene riconosciuta una diaria di € 40 al giorno fino ad un massimo di 14 giorni annui.
DOCUMENTI MEDICI NECESSARI PER LA RICHIESTA DELL’ART.2:
Per avere diritto alla prestazione, il lavoratore dovrà inviare a CASSACOLF il certificato con gli estremi del provvedimento e il modulo richiesta prestazioni covid-19 (Allegato B) compilato nei campi per i quali si intende richiedere la prestazione.
Il modulo per rimborso e scaricabile qui :
http://www.cassacolf.it/5/5/tutta-la-modulistica-di-cassacolf
fonte : http://www.cassacolf.it/