Acasa Colf e badanti Indennità Covid-19 lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

Indennità Covid-19 lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

de Petra Iosub
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Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, cosiddetto „Cura Italia„, ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività risentono dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Le indennità Covid-19 previste per il mese di marzo 2020 sono le seguenti:

  • Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria;
  • Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Indennità lavoratori agricoli;
  • Indennità lavoratori dello spettacolo.

Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Tali indennità sono compatibili e cumulabili, invece, con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’art. 54 bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 2017 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civil

Qui, entrano anche i lavoratori domestici che lavorano con partita IVA oppure con lavori discontinui.

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)A tale indennità possono accedere:

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata;
  • i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata.
    Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (art. 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

    A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

    • Artigiani;
    • Commercianti;
    • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

    Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

    A tale indennità possono accedere i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

    Indennità lavoratori agricoli (art. 30, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

    A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione.

    Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

    A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro.

    Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

    Ai fini dell’accesso all’indennità le categorie di liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda. L’indennità per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.

    Il comma 2 dell’articolo 27 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

    Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

    Ai fini dell’accesso all’indennità i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.

    Il comma 2 dell’articolo 28 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.

    Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

    Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di pensione o altre forme di previdenza obbligatoria, e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

    L’indennità per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è compatibile e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione delle presenti indennità.

    Il comma 2 dell’articolo 29 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

    Indennità lavoratori agricoli

    L’indennità ai lavoratori agricoli è erogata, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per l’anno 2020 dall’Inps.

    Indennità lavoratori dello spettacolo

    I lavoratori dello spettacolo possono accedere alla presente indennità a patto che non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

    L’indennità per i lavoratori dello spettacolo è compatibile e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione delle presenti indennità.

    Il comma 2 dell’articolo 38 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.

    REQUISITI

    Requisiti essenziali per proporre la domanda di accesso le indennità rivolte ai lavoratori indicati sono: non essere titolari di pensione, non essere percettori di reddito o pensione di cittadinanza e non avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.

    COME FARE DOMANDA

    I lavoratori potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di loro interesse, dovranno presentare la domanda in via telematica all’INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati sul portale dell’Istituto.

    Il tracciato di presentazione delle domande sarà disponibile solo ed esclusivamente dopo l’adeguamento delle procedure informatiche, di cui sarà data opportuna comunicazione con successivo apposito messaggio.

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